Obiettivi del 20-20-20

Il ruolo dell'Unione Europea
Gli interventi dell'Unione europea sui temi energetici hanno una genesi complessa. L'energia non era stata inserita negli accordi di Roma che diedero vita all'allora Comunità europea, come invece fu per l'agricoltura e per tecnologie particolari quali il carbone, l'acciaio e poi il nucleare. Le scelte energetiche e la fiscalità energetica sono state da sempre diverse per ogni paese comunitario, applicando ognuno le proprie regole nazionali su tali materie. L'UE ha iniziato a far entrare l'energia tra le sue competenze attraverso le porte dell'ambiente, della competitività, della coesione sociale, della garanzia delle forniture, della ricerca scientifica e del commercio transfrontaliero.

Sulla base delle esperienze e delle evoluzioni delle politiche energetiche che hanno visto un'integrazione crescente tra le decisioni ambientali e quelle energetiche, l'Unione ha definito una strategia di riduzione autonoma delle emissioni climalteranti del 20% entro il 2020, formalizzata più tardi nella direttiva 2009/28/CE del 5 giugno 2009 , con specifici indirizzi relativi alle fonti rinnovabili.

Questa direttiva prevedeva che, entro il 30 giugno 2010, gli stati membri preparassero un primo Piano di Azione Nazionale (PAN) seguendo un modello molto dettagliato.

I contenuti della strategia e le direttive che l'hanno formalizzata
La strategia dell'Unione si prefigge tre diversi obiettivi principali: la riduzione dell'entità dei consumi globali di fonti energetiche, la riduzione delle emissioni di gas capaci di alterare il clima e infine l'aumento della presenza di fonti rinnovabili nel totale delle fonti utilizzate.

Nel periodo 2001-2008 si sono succedute varie azioni preparatorie e di previsione, con la partecipazione di vari attori che hanno contribuito alla definizione di una strategia condivisa.

Le principali direttive emesse sono:

  • 2001/77/CE sullo sviluppo delle fonti rinnovabili elettriche con obiettivi senza sanzione
  • 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione
  • 2005/32/CE sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia
  • 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici
  • 2008/98/CE relativa ai rifiuti
  • 2009/29/CE (a modifica della 2003/87/CE) al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario sullo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra


Facendo riferimento alla scadenza del 2020 la strategia europea si esprime con tre obiettivi:

  1. consumi di fonti primarie ridotti del 20% rispetto alle previsioni tendenziali, mediante aumento dell'efficienza, secondo le indicazioni di una futura direttiva;
  2. emissioni di gas climalteranti, ridotte del 20%, secondo impegni già presi in precedenza, protocollo di Kyoto, ETS (Emissione Trading Scheme);
  3. aumento al 20% della quota di fonti rinnovabili nella copertura dei consumi finali (usi elettrici, termici e per il trasporto).

L'ultimo obiettivo ha richiesto una specifica direttiva, con impegni vincolanti per ogni paese e sanzioni, la 2009/28CE.

In questo quadro, è bene inserire anche un accenno al vasto mondo della programmazione comunitaria, che da impulso e sostanza alle iniziative progettuali presentate dagli stati membri attraverso una serie di programmi quinquennali in grado di finanziare miglioramenti sul piano dell'efficienza energetica, del taglio alle emissioni di CO2 e all'aumento di energia da rinnovabili.


Contenuto della direttiva 2009/28/CE
La direttiva 2009/28/CE sulle fonti rinnovabili riguarda i consumi finali di energia nell'Unione, e prevede l'obiettivo che essi dovranno essere coperti nel 2020 per almeno il 20% da fonti rinnovabili. Si fa riferimento a tutte le forme di energia, non solo all'elettricità, e dunque anche ai consumi per il riscaldamento e il raffrescamento sia nelle industrie che nel settore civile, nonché nel settore dei trasporti, settore per il quale si prevede che i consumi siano coperti almeno per il 10% da biocombustibili. Fornendo dei target obbligatori, si vuol dare certezze agli investitori e incoraggiare lo sviluppo tecnologico per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Un passaggio delicatissimo è stato quello della ripartizione dell'obiettivo comune fra i vari stati. Per non gravare sui paesi entrati da poco nell'Unione, già impegnati con diversi problemi di adeguamento dei loro sistemi economici e normativi, non si è utilizzato né il criterio delle potenzialità né il criterio di ottimizzazione economica delle risorse per la realizzazione degli interventi. Partendo da una stima del livello degli usi finali previsto nel 2020 e da una valutazione del contributo fornito dalle fonti rinnovabili nel 2005, l'espansione da realizzare è stata divisa in due parti, una uguale per ogni paese, la seconda legata alla popolazione e al PIL; per l'Italia è risultato un obiettivo del 17%, da ripartire a sua volta, fra le Regioni. Questa suddivisione, ("burden sharing") sarà un passaggio obbligato per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale.

Altro tema importante è il mercato europeo che ne deriva, possibilità per la quale si deve tener conto che non vi è ancora un'armonizzazione dei mercati interni e degli incentivi. Per il commercio di biomasse e biocombustibili da fuori Unione si pone il problema della sostenibilità ambientale nei vari contesti.

La direttiva indica la necessità di rafforzare le risorse dedicate alla statistica dei consumi e al monitoraggio delle applicazioni e dei provvedimenti presi dai vari stati, ai quali è chiesto di preparare un Piano Nazionale di Azione (PAN) entro il 30 giugno 2010; per permettere il confronto fra le varie situazioni.

È stato poi rivisto lo schema ETS in modo da raggiungere tagli di emissioni più corpose nei settori più energivori. A partire dal 2012 in poi l'industria pesante contribuirà significativamente al raggiungimento del target comunitario del taglio di emissione con 1/5 in più rispetto ai livelli del 1990. Lo schema così come rivisto, avrà effetto dall'inizio del terzo periodo il 1° gennaio 2013.