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Energy Service Company (E.S.Co.)
In tema di risparmio energetico un riferimento obbligato è alle Società di servizi energetici (nell'acronimo inglese E.S.Co. - ossia Energy Service Companies), realtà imprenditoriali (per la massima parte costituite sotto forma di società di capitali) che si occupano dell'attuazione di misure di efficienza energetica.
Premesso quello che è il compito principale delle ESCO è da notare che il valore aggiunto di tali società è quello di poter fornire un punto di riferimento unico per la realizzazione di interventi che richiedono una grande varietà di competenze, direttamente dipendenti dall'oggetto degli interventi di riqualificazione energetica.
Alle difficoltà derivanti dalle competenze necessarie per la realizzazione di tali interventi si associa, inoltre, la ingente quantità di capitali necessaria per realizzarli. Anche per tale aspetto il sistema delle ESCO rappresenta una soluzione, essendo il reperimento della fonte finanziaria necessario alla realizzazione degli interventi un altro compito delle ESCO, le quali avranno altresì la responsabilità diretta di garantire i terzi finanziatori circa la capacità dell'intervento di generare il ritorno degli investimenti effettuati nel periodo previsto (pay back period). Tale meccanismo di finanziamento degli interventi, prende il nome di Finanziamento Tramite Terzi (FTT o anche, nell'acronimo inglese, Third Part Financing- TPF) ed è stato inserito ufficialmente nell'ordinamento italiano per la prima volta con il d.lgs. 115/2008 il quale lo definisce come un "accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO" (d.lgs. 115/2008, art. 2, comma 1, lettera m).
Accanto a tale formula di reperimento della provvista finanziaria si riconoscono diverse tipologie contrattuali deputate a regolare i rapporti tra le parti di un intervento di efficienza energetica. Tra queste, tuttavia, la più adatta risulta essere quella dell'Energy Performance Contract (EPC). Sebbene le tipologie contrattuali adatte a regolare gli interventi realizzati in tale settore siano molteplici, dal punto di vista pratico la struttura basilare di una operazione di efficientamento condotta attraverso una ESCO dovrebbe presentare generalmente le seguenti caratteristiche: - l'utente dell'intervento affida l'audit energetico, la progettazione e la realizzazione degli interventi alla ESCO, dovendo interloquire in tal modo con un unico soggetto e si impegna a pagare alla ESCO una somma pari alla spesa storica (di norma dell'ultimo triennio) meno una percentuale da stabilirsi in sede di contrattazione; - la ESCO individuati gli interventi necessari costruisce un businness plan per la proiezione delle caratteristiche economico finanziarie dell'intervento al fine di individuare i partner finanziari necessari a finanziare l'intervento progettato, sgravando in tal modo l'utente da qualsiasi spesa ( a meno che non sia l'utente stesso a voler partecipare pro quota al finanziamento); - La ESCO riceve i fondi e realizza gli interventi di efficientamento energetico dai quali deriva un risparmio nei consumi finali; - La ESCO gestisce gli interventi realizzati per il periodo concordato; - Attraverso tale risparmio la ESCO, ricevendo dall'utente una somma pari alla spesa storica (decurtata di quanto stabilito tra le parti) che risulta superiore alla spesa reale dovuta agli interventi, incamera la differenza quale corrispettivo per la propria attività (dal quale tuttavia bisognerà decurtare le somme di rimborso di eventuali capitali ricevuti dalla ESCO) e per il periodo contrattuale previsto (periodo che può variare notevolmente a seconda degli interventi).
Da quanto detto risulta evidente che quello realizzato dalle ESCO è un esempio tipico di Demand Side Management in quanto la ESCO ha tutto l'interesse di effettuare interventi che garantiscono il massimo risparmio possibile (maggiori sono i risparmi, maggiori saranno le economie trattenute dalla ESCO); lo stesso vale per l'individuazione di eventuali inefficienze nel corso della gestione. Non bisogna dimenticare, infatti, che essendo la ESCO obbligata nei confronti dei creditori ed essendo garantito, altresì, all'utente dell'intervento l'ammontare di retribuzione da corrisposndere alla ESCO questa si troverà esposta qualora l'intervento non generi economie sufficienti a trarre un profitto per se stessa una volta ripagati i creditori (sebbene sia un caso di scuola, in tal senso, la ESCO qualora la spesa energetica post intervento dovesse risultare maggiore sarebbe tenuta sia a pagare la differenza tra la bolletta che gli corrisponde il cliente e la spesa effettiva, sia a pagare quanto stabilito nel piano di rientro con i finanziatori).

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